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Sez. 2, Sentenza n. 13610 del 11/06/2007 (Rv. 597317 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597317-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità dell'esimente della buona fede in capo ad un cacciatore che era stato sorpreso dal guardiacaccia dopo l'abbattimento di alcuni capi, avendo già provveduto all'annotazione di essi sulla scheda nominativa rilasciatagli dalla Regione, ma non ancora alla distinta ed altresì prescritta annotazione di essi nell'apposito tesserino regionale dei capi abbattuti, essendo terminato il recupero dei capi da un lasso di tempo - quindici o venti minuti - ritenuto significativo e comunque sufficiente a consentire l'annotazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge Reg. Piemonte 04/09/1996 num. 70 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)