Sez. 3, Sentenza n. 3860 del 25/10/1976 (Rv. 382545 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - CONDIZIONI DELL'INTERVENTO - DIFETTO - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ORDINANZA - INAPPELLABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - CONDIZIONI DELL'INTERVENTO - DIFETTO - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ORDINANZA - INAPPELLABILITA.*
Ai sensi dell'art 525 cod proc civ, l'intervento del creditore, nell'esecuzione mobiliare da altri promossa, e condizionato alla certezza, liquidita ed esigibilita del credito fatto valere. La inammissibilita dell'intervento, per difetto delle indicate condizioni ove non venga eccepita dagli interessati con opposizione agli Atti esecutivi, puo essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento avente natura sostanziale di ordinanza, e, come tale, non appellabile. (V 2114/72, mass n 359353; (V 1235/64; (V 978/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)