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Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 23/06/1972 (Rv. 359353 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - CERTEZZA, LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359353-01

ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - CERTEZZA, LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO.*

Il requisito della certezza, liquidita ed esigibilita del credito costituisce un presupposto processuale che condiziona l'ammissibilita, in rito, dell'intervento del creditore nel processo esecutivo al fine della sua partecipazione alla futura distribuzione della somma che verra ricavata dalla vendita dei beni pignorati. In questa Sede il predetto requisito assume Rilevanza sul piano sostanziale, quale condizione per il soddisfacimento del credito, quale elemento, cioe, condizionante l'esistenza di un credito attuale e concreto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 551

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)