Sez. 3, Sentenza n. 6690 del 03/08/1987 (Rv. 454910 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONVERSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE AUTOMATICA DILAZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONVERSIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE AUTOMATICA DILAZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI - IRRILEVANZA.*
La sospensione dell'esecuzione è consentita solo per i casi espressamente indicati dalla legge, fra i quali non è compreso quello della presentazione della istanza di conversione del pignoramento, pur determinandosi per la suddetta conversione e la susseguente attesa della Determinazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della somma destinata a sostituire i beni pignorati, l'automatica dilazione di tutti quegli Atti esecutivi - ed in particolare della vendita dei beni pignorati - che possono frustrare lo scopo stesso della conversione del pignoramento. (V 2342/80, mass n 406035; (Conf 1810/78, mass n 391202).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)