Sez. 3, Sentenza n. 2342 del 12/04/1980 (Rv. 406035 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - ISTANZA - PRESENTAZIONE NELL'UDIENZA FISSATA PER LA VENDITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - OBBLIGO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - INSUSSISTENZA - MANCATA PRESENZA DI TALUNA DI ESSE - FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA - NECESSITA - DILAZIONE DELLA VENDITA - CARATTERE AUTOMATICO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - ISTANZA - PRESENTAZIONE NELL'UDIENZA FISSATA PER LA VENDITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - OBBLIGO DI PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - INSUSSISTENZA - MANCATA PRESENZA DI TALUNA DI ESSE - FISSAZIONE DI ALTRA UDIENZA - NECESSITA - DILAZIONE DELLA VENDITA - CARATTERE AUTOMATICO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
L'istanza per la conversione del pignoramento a norma dell'art 495 cod proc civ puo essere presentata dal debitore anche nella stessa udienza fissata per la vendita del bene, purche a questa non sia stato ancora dato inizio, e senza l'Obbligo di darne preventiva notizia alle parti; sicche qualora poi queste, o taluna di esse, non siano presenti, il giudice, al fine di rispettare l'Obbligo della loro preventiva audizione, deve fissare altra udienza, ordinandone la comunicazione alle parti non comparse. La dilazione - in attesa della Determinazione della somma da parte del giudice - della vendita anteriormente fissata e automatica ed esula dall'ambito della sospensione dell'esecuzione, previsto dalla legge per casi espressamente indicati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)