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Sez. 3, Sentenza n. 1810 del 17/04/1978 (Rv. 391202 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - ISTANZA DI CONVERSIONE - EFFETTI NELLE MORE DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DESTINATA ALLA SOSTITUZIONE DEI BENI PIGNORATI - DILAZIONE AUTOMATICA DI TUTTI GLI ATTI ESECUTIVI - IMPOSIZIONE DI UNA CAUZIONE ALL'ESECUTATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391202-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - ISTANZA DI CONVERSIONE - EFFETTI NELLE MORE DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DESTINATA ALLA SOSTITUZIONE DEI BENI PIGNORATI - DILAZIONE AUTOMATICA DI TUTTI GLI ATTI ESECUTIVI - IMPOSIZIONE DI UNA CAUZIONE ALL'ESECUTATO - INAMMISSIBILITA.*

A seguito della richiesta da parte del debitore esecutato della conversione del pignoramento dei suoi beni a norma dell'art 495 cod proc civ, nell'attesa della Determinazione da parte del giudice dell'esecuzione della somma, destinata a sostituire i beni pignorati, si determina l'automatica dilazione di tutti quegli Atti esecutivi - ed in particolare la vendita dei beni pignorati - che possano frustare lo scopo stesso della conversione del pignoramento. Tale automatica dilazione esula dall'ambito della sospensione del processo esecutivo, disciplinata dagli artt 623, 626 cod proc civ, e di conseguenza il giudice dell'esecuzione non ha il potere di imporre una cauzione a norma dell'art 624 cod proc civ all'esecutato, che abbia richiesto la conversione del pignoramento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)