Sez. L, Sentenza n. 4253 del 20/07/1984 (Rv. 436179 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA D'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELL'A.C.E.A. DI ROMA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA D'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI DELL'A.C.E.A. DI ROMA.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto dei criteri legali di ermeneutica e sostenuta da congrua e logica motivazione. (nella specie, concernente il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'a.C.e.A. Di Roma ed il contratto collettivo 29 maggio 1973, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice d'appello, che, interpretando detto contratto, aveva affermato la computabilità dei cosiddetti assegni ad personam agli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità nonché del premio di produzione). (Conf 4859/82, mass n 422861; (Conf 1865/81, mass n 412551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 25, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)