Sez. U, Sentenza n. 1865 del 02/04/1981 (Rv. 412551 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ASSEGNI AD PERSONAM - COMPUTABILITA AGLI EFFETTI DELLE MENSILITA AGGIUNTIVE E DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (CONTRATTO COLLETTIVO 29 MAGGIO 1973 PER I DIPENDENTI AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ASSEGNI AD PERSONAM - COMPUTABILITA AGLI EFFETTI DELLE MENSILITA AGGIUNTIVE E DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA).*
L'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro 'post- corporativì, non resi efficaci erga omnes, e non costituenti, quindi, fonti di diritto oggettivo, e devoluta al giudice del merito, e si sottrae al Sindacato in Sede di legittimita, ove condotta nel rispetto dei criteri ermeneutici dettati dagli artt 1362 e seguenti cod civ, e sorretta da congrua e logica motivazione. (nella specie, con riguardo al rapporto di lavoro dei dipendenti della ACEA di Roma, nel vigore del CCNL del 29 maggio 1973, la SC, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto incensurabile la statuizione con la quale i giudici del merito, interpretando i patti di detto contratto, avevano affermato la computabilita dei cosiddetti assegni ad personam agli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilita, nonche del premio di produttivita).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 7, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 25, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)