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Sez. L, Sentenza n. 4859 del 09/09/1982 (Rv. 422861 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ASSEGNI AD PERSONAM - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE UTILE AGLI EFFETTI DELLA TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422861-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ASSEGNI AD PERSONAM - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE UTILE AGLI EFFETTI DELLA TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora una clausola contrattuale (nella specie, art. 25 C.C.n.L. dei dipendenti dell'a.C.e.A. Del 29 maggio 1973) include nella retribuzione spettante al lavoratore gli "assegni ad personam", senza distinzione circa la loro genesi normativa, correttamente il giudice del merito, nell'ambito dei suoi poteri di interpretazione delle norme contrattuali, afferma la computabilità di tale assegno nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima e quattordicesima mensilità. (Conf 1865/81, mass n 412551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)