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Sez. 4, Sentenza n. 29617 del 17/05/2001 Cc. (dep. 24/07/2001) Rv. 219953 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sentenza di patteggiamento - Misura cautelare coercitiva - Esigenze cautelari - Interesse all'impugnazione in sede di riesame - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219953-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

La sentenza di patteggiamento non fa venire meno l'interesse, da parte dell'imputato sottoposto ad una misura cautelare coercitiva, alla verifica delle esigenze cautelari in sede di riesame, purché la procedura sia attivata nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)