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Sez. 4, Sentenza n. 20620 del 10/04/2003 Cc. (dep. 09/05/2003) Rv. 224908 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sentenza di condanna o di patteggiamento - Interesse al riesame della misura cautelare - Limitatamente alle esigenze cautelari - Sussistenza - Assorbimento nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224908-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La sentenza di condanna e quella di patteggiamento non fanno venire meno l'interesse dell'imputato assoggettato a misura cautelare al riesame della misura coercitiva in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. che non sono "assorbite" nel giudizio di affermazione di responsabilità, né possono essere assimilate alla valutazione dei requisiti relativi alla sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 164, primo comma, cod. pen., in quanto nel procedimento "de libertate" la prognosi negativa si riferisce a specifiche ipotesi di reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)