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Sez. 4, Sentenza n. 40750 del 16/04/2002 Cc. (dep. 04/12/2002) Rv. 223299 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Interesse al riesame anche dopo la sentenza di condanna non definitiva - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2002-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223299-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'interesse al riesame di una misura cautelare personale sussiste anche se nel frattempo è intervenuta una sentenza di condanna non definitiva, potendo la richiesta di riesame investire non solo il requisito delle esigenze cautelari (salvo che sul punto non vi sia una espressa valutazione da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza), ma anche con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza al momento della emissione della misura, per i possibili riflessi in ordine al diritto alla eventuale riparazione per ingiusta detenzione nel caso in cui risulti accertata l'originaria insussistenza dei gravi indizi, emersi solo all'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)