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Sez. 3, Ordinanza n. 14179 del 29/05/2008 (Rv. 603770 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Art. 616 cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Sentenze del giudice di pace in tema di opposizione all'esecuzione - Appellabilità - Esclusione - Sentenze pronunciate secondo equità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603770-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

L'art. 616 cod. proc. civ. (nel testo sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, dall'art. 14, comma 1, della legge 14 febbraio 2006, n. 52), nella parte in cui stabilisce l'inappellabilità delle sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione all'esecuzione (tanto se introdotti prima dell'inizio dell'esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se introdotti dopo), è norma speciale (e, perciò, derogativa) rispetto all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., che sancisce, invece, in via generale l'appellabilità limitata delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Ne consegue che la sentenza pronunciata dal giudice di pace in tema di opposizione all'esecuzione sfugge alla regola di cui al cit. art. 339 cod. proc. civ. ed è, di conseguenza, sempre inappellabile, anche se pronunciata secondo equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)