Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9591 del 30/04/2011 (Rv. 617853 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Giudizi decisi con sentenza pubblicata a far tempo dal 1° marzo 2006 - Impugnazione esperibile - Ricorso per cassazione anziché appello - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nei giudizi di opposizione all'esecuzione decisi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° marzo 2006, la sentenza - a norma dell'art. 616 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - non è impugnabile con l'appello ed è perciò soggetta al ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; tale principio è applicabile tanto nei giudizi di opposizione a precetto quanto in quelli di opposizione ad un'esecuzione già iniziata, con la precisazione che la disposizione transitoria dell'art. 58, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ripristinato l'immediata appellabilità delle sentenze ex art. 616 cod. proc. civ., è applicabile esclusivamente ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della predetta legge (4 luglio 2009). (La S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto inammissibile l'appello avverso una sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione all'esecuzione pubblicata successivamente al 1° marzo 2006, ha evidenziato che, nella specie, non era applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 58, secondo comma citato, pendendo alla data del 4 luglio 2009 il giudizio di appello, erroneamente proposto, e non quello di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)