Sez. 3 - , Sentenza n. 23623 del 24/09/2019 (Rv. 655491 - 01)
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE | Divieto di appellabilità delle sentenze in materia di opposizione all'esecuzione - Abrogazione ad opera della l. n. 69 del 2009 - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c. - Appellabilità limitata - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE
In tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla l. n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)