Sez. L, Sentenza n. 2457 del 08/04/1986 (Rv. 445553 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI LAVORATORE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ATTRIBUZIONE DELLE MEDESIME MANSIONI SVOLTE DALL'ASSUNTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI LAVORATORE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ATTRIBUZIONE DELLE MEDESIME MANSIONI SVOLTE DALL'ASSUNTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'art. 1 lett. B) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, pur non disponendo che il lavoratore assunto a termine debba essere necessariamente destinato alle medesime mansioni già affidate a quello da sostituire e consentendo che il nuovo assunto venga destinato a mansioni diverse da quelle del lavoratore assente, sostituito da altro già dipendente dallo stesso datore di lavoro (realizzandosi così un insieme di sostituzioni successive, cosiddette per scorrimento o a catena), esige, tuttavia, una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che l'una deve essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'azienda per effetto dell'altra. (Conf 1675/84, mass n 433733).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)