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Sez. L, Sentenza n. 1675 del 10/03/1984 (Rv. 433733 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI A TERMINE PER SOSTITUZIONI SUCCESSIVE PER SCORRIMENTO O A CATENA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DESTINAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE DEL LAVORATORE ASSENTE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433733-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONI A TERMINE PER SOSTITUZIONI SUCCESSIVE PER SCORRIMENTO O A CATENA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - DESTINAZIONE A MANSIONI DIVERSE DA QUELLE DEL LAVORATORE ASSENTE - LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'art. 1 lett. B) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, pur non disponendo che il lavoratore assunto a termine debba essere necessariamente destinato alle medesime mansioni già affidate a quello da sostituire e consentendo che il nuovo assunto venga destinato a mansioni diverse da quelle del lavoratore assente, sostituito da altro già dipendente dallo stesso datore di lavoro (realizzandosi così un insieme di sostituzioni successive, così dette per scorrimento o a catena), esige tuttavia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che l'una deve essere realmente determinata dalle necessità createsi nell'azienda per effetto dell'altra. (V 3916/80, mass n 407804; (V 1365/76, mass n 380066).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)