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Sez. L, Sentenza n. 1919 del 23/02/1987 (Rv. 451234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ATTRIBUZIONE DELLE MEDESIME MANSIONI SVOLTE DALL'ASSENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE DEL LAVORATORE IN SOSTITUZIONE DI ALTRO ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - ATTRIBUZIONE DELLE MEDESIME MANSIONI SVOLTE DALL'ASSENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è illegittima l'assunzione con contratto a termine ove il lavoratore, che sostituisce altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, venga destinato, anche in esito a prova, a mansioni diverse da quelle proprie del lavoratore sostituito, nel rispetto del principio di equivalenza tra mansioni e qualifica, atteso che anche in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro conserva il potere, riconosciutogli dall'art. 96 disp. Att. Cod. civ., di assegnare al lavoratore la qualifica e le mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa. (V 2457/86, mass n 445553).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)