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Sez. 3, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011 (Rv. 617188 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617188-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI

Qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato; detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)