Sez. 3, Sentenza n. 12725 del 30/05/2007 (Rv. 597637 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Versamento della provvisionale effettuata nel corso del processo a favore del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall'illecito da circolazione stradale - Applicabilità dell'articolo 1194 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Motivazione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI
Non è imputabile agli interessi il versamento della provvisionale effettuato nel corso del processo a favore del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall'illecito da circolazione stradale. È infatti inapplicabile l'articolo 1194 cod. civ., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine al quale imputare l'acconto secondo i criteri di quella norma, considerato che nella specie il debito di valore determinato dall'illecito non è valutabile sino al tempo della liquidazione del danno ovvero della sua identificazione, come danno biologico, in base ad un punteggio che ne consenta la valutazione in equivalente pecuniario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)