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Sez. 3, Sentenza n. 3747 del 23/02/2005 (Rv. 581700 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Liquidazione "per equivalente" - Ritardo nel pagamento - Interessi - Debenza - Acconti - Versamento anteriormente alla liquidazione - Ammissibilità - Art. 1194 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Calcolo - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581700-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il suddetto debito viene liquidato, da correspondersi mediante interessi compensativi (da calcolarsi secondo i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995 secondo cui gli interessi - ad un tasso non necessariamente corrispondente a quello legale - vanno calcolati alla data del fatto non già sulla somma rivalutata bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto- si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio). In caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto (senza che trovi nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1194 cod. civ. secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi - valevole esclusivamente per le obbligazioni di valuta -), devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e detraendo quest'ultimo dal primo, sulla differenza residua computando quindi gli interessi calcolati secondo i richiamati criteri (Nel formulare il suindicato principio la S.C. ha disatteso il diverso orientamento secondo cui il danno da ritardo nella corresponsione della somma di risarcimento del danno da fatto illecito va, in caso di pagamento di acconti anteriormente alla liquidazione, computato detraendo dall'importo rivalutato del credito originario la somma pagata in acconto - previa rivalutazione della medesima, al fine di rendere omogenee le due entità -, e procedendosi quindi al calcolo degli interessi secondo i criteri dettati dalla citata Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995, da computarsi sull'intero importo dovuto, per il periodo che va dalla data dell'evento dannoso al versamento dell'acconto, e sulla somma che residua all'esito della detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dalla corresponsione di quest'ultimo alla data della liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)