Sez. 2, Sentenza n. 2547 del 11/07/1969 (Rv. 342126 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - QUOTE INTEGRATIVE DELLA RETRIBUZIONE - COMPUTABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - QUOTE INTEGRATIVE DELLA RETRIBUZIONE - COMPUTABILITA - CONDIZIONI.*
Per determinare l'indennita di anzianita ai sensi dell'art. 2121 cod civ., occorre, da un lato, fare riferimento alla retribuzione effettivamente percepita dal prestatore d'opera al momento della cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, includere nel computo ogni compenso di carattere continuativo (ancorche suscettibile di modificazioni incidenti anche nella misura della retribuzione) che rappresenti per l'imprenditore una controprestazione obbligatoria, precisandosi a tal fine che le quote integrative della retribuzione base debbono essere computate quando rispondano al triplice requisito di rappresentare una controprestazione obbligatoria per l'imprenditore, di essere dovute in via continuativa e di costituire il corrispettivo di una prestazione di lavoro. (applicazione al caso di dimissioni di un rilevatore geofisico, nel quale si pretendeva di non computare, ai detti fini, le speciali indennita in quel momento godute pel comando in territorio africano, cui pur si assegnava la funzione di garantire il 'minimo vitalè). (V. 636-68, massima n. 331804 1579-66, massima n. 323140 2453-65 1900-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)