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Sez. 3, Ordinanza n. 32872 del 17/12/2025 (Rv. 677146-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini feriali - Causa di primo grado non soggetta a sospensione - Domanda nuova in appello soggetta a sospensione - Ricorso per cassazione - Termini - Sospensione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2025-12-17
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677146-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Ove il giudizio di primo grado non sia soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, l'introduzione, in grado di appello, di una domanda nuova inammissibile non muta il regime della controversia, sicché l'impugnazione in cassazione, pur se concernente la sola declaratoria di inammissibilità di tale domanda, non soggiace alla menzionata sospensione.

Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)