Sez. 3, Sentenza n. 2497 del 17/10/1966 (Rv. 324819 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - CONCESSIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - PRODUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - EFFICACIA RETROATTIVA - CONCESSIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'autorizzazione di un ente pubblico a stare in giudizio, prodotta la prima volta in Cassazione, vale non soltanto a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare operando retroattivamente, le irregolarita che eventualmente inficiassero, a causa della Mancanza dell'autorizzazione in Sede di merito, i giudizi precedenti. Tale sanatoria, poi, si verifica - costituendo la autorizzazione una condizione di efficacia e non gia un requisito di validita per la Costituzione dell'ente - ancorche l'autorizzazione sia stata concessa dopo trascorso il termine di decadenza per proporre l'impugnazione. (Cfr 321432; 2145/65; 1151/64; 406/58; 1310/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)