Sez. L, Sentenza n. 1489 del 05/03/1980 (Rv. 405045 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COMPENSO STABILE E PERMANENTE - CONTINUATIVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INDENNITA DI MAGGIOR LAVORO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COMPENSO STABILE E PERMANENTE - CONTINUATIVITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - INDENNITA DI MAGGIOR LAVORO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Un compenso corrisposto in modo stabile e permanente, anche solo periodicamente, e che non sia oltre che saltuario, anche meramente eventuale e straordinario, ha carattere continuativo. Ha, pertanto, tale carattere, 'l'indennita di maggior lavorò prevista e disciplinata come giornaliera integrazione alla retribuzione e sia soltanto esclusa con riferimento a talune giornate non lavorate, per assenza o malattie, mentre e concessa nel periodo di ferie ed e computata nelle mensilita aggiuntive. (V 1360/77, mass n 385073; (V 236/77, mass n 383762; (V 1689/76, mass n 380457).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)