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Sez. F, Sentenza n. 37576 del 20/08/2015 Ud. (dep. 16/09/2015) Rv. 264770 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Sospensione del processo per assenza dell'imputato - Processi in corso - Sentenza di primo grado emessa prima dell'entrata in vigore della legge n.67 del 2014 - Applicabilità delle disposizioni introdotte con la legge n.67 del 2014 - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-08-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264770-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n.67, non si applicano - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n.67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, nè a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell'imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità -.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis, Legge 11/08/2014 num. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)