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Sez. 2, Sentenza n. 2813 del 02/10/1972 (Rv. 360514 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - PRECLUSIONE DI UN' ULTERIORE RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE PER CREDITI NON EFFETTIVAMENTE SODDISFATTI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360514-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - PRECLUSIONE DI UN' ULTERIORE RICHIESTA DI TUTELA GIURISDIZIONALE PER CREDITI NON EFFETTIVAMENTE SODDISFATTI - INAMMISSIBILITA.*

La dichiarazione del lavoratore di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza e di non avere altro a pretendere dal datore di lavoro costituisce l'espressione del mero convincimento della sufficienza e della congruita delle competenze percepite, ma non ha efficacia negoziale preclusiva di un'ulteriore richiesta di tutela giurisdizionale per crediti non effettivamente soddisfatti. (Conf 3311'69, mass n 343360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)