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Sez. L, Sentenza n. 863 del 08/03/1975 (Rv. 374240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La quietanza o, comunque, la dichiarazione con la quale il prestatore d'opera da atto di avere ricevuto una determinata somma, a totale soddisfacimento di ogni sua spettanza, e di non avere altro da pretendere dal proprio datore di lavoro, rappresenta soltanto l'espressione del suo convincimento di essere stato soddisfatto di ogni Competenza, ma non ha contenuto ed efficacia negoziale e, pertanto, non preclude la proposizione della domanda giudiziale per i crediti che non siano stati effettivamente soddisfatti. La norma dell'art 2113 cod civ, si applica solo in quanto la dichiarazione del lavoratore concreti e realizzi una vera rinunzia o una vera transazione e, cioe, uno di quei tipici negozi abdicativi e di derelizione dei diritti o di componimento o prevenzione di una lite con reciproche concessioni. (Conf 3017/72, mass n 360774; V 860/73, mass n 363169; (V 2813/72, mass n 360514).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)