diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3311 del 14/10/1969 (Rv. 343360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE; QUALIFICAZIONE E VALORE.*
Stato
decisa il 1969-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE; QUALIFICAZIONE E VALORE.*

La dichiarazione del lavoratore di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza e di non aver altro a pretendere dal datore di lavoro costituisce l'espressione del mero convincimento della sufficienza e della congruita delle competenze percepite, ma non ha efficacia negoziale preclusiva di un'ulteriore richiesta di tutela giurisdizionale per crediti non effettivamente soddisfatti. Essa, tuttavia, puo assumere il valore di rinunzia o transazione se di tali negozi abbia i necessari requisiti oggettivi, idonei ad attribuire carattere negoziale ad un atto che si presenta come semplice riconoscimento di non avere avuto altri diritti da accampare, oltre i crediti espressamente indicati nella dichiarazione. (Conf 1565-69 massima n 340451 ed altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)