Sez. 3, Sentenza n. 10341 del 17/05/2005 (Rv. 581426 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Regole sul rito - Inosservanza - Deducibilità come motivo di impugnazione - Limiti - Verificazione di una conseguente lesione - Necessità - Mancata verificazione - Conseguenze - Carenza di interesse - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
La doglianza relativa alla mancata adozione di un diverso rito, dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi uno specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subita sul piano pratico processuale. (Nella specie il ricorrente lamentava che la causa avrebbe dovuto essere trattata con il rito anteriore alle modifiche del codice di procedura civile apportate dalla legge n. 353 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)