Sez. U, Sentenza n. 25034 del 24/11/2006 (Rv. 593659 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Causa non compresa tra in materia di opposizione alle sanzioni amministrative - Regole sul rito - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Deducibilità come motivo di impugnazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Nel caso in cui una causa promossa e trattata nelle forme stabilite per le controversie di cui all'art. 22 legge n. 689 del 2001, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, riguardi un rapporto assoggettato al rito ordinario, la omissione del mutamento di rito non costituisce motivo di nullità e, come tale, non è suscettibile di impugnazione, a meno che abbia inciso sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove, restando a carico del ricorrente l'indicazione dello specifico pregiudizio che sia derivato dall'omessa adozione del rito previsto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)