Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/04/1985 (Rv. 440415 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
L'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere negata soltanto qualora, in Mancanza di qualunque serio e concreto elemento che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento del figlio, essa si mostri prima facie palesemente infondata, avventata o temeraria. Pertanto, l'Azione deve essere ammessa qualora sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità, siano suscettibili di di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo giudizio in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'Azione giudiziaria per accertare, con pienezza di convinzione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza dell'asserito rapporto genitoriale. (Conf 2600/83, mass n 427475; (Conf 1379/82, mass n 419221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)