Sez. 1, Sentenza n. 1379 del 05/03/1982 (Rv. 419221 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
Poiché il procedimento di cui all'art. 274 cod. civ., nel subordinare l'esperibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale alla ricorrenza, in concreto, di specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, limita il libero e pieno Esercizio del diritto, costituzionalmente garantito a chiunque, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia pure in considerazione della possibile interferenza con altri diritti meritevoli di tutela, lo stesso deve essere condotto nel rigoroso rispetto dei limiti di cognizione ad esso attribuiti e delle finalità per cui è stato stabilito, di modo che l'ammissibilità dell'Azione deve essere negata soltanto qualora, in Mancanza di qualunque serio concreto elemento che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento del figlio naturale, esso si mostri, prima facie, palesemente infondata, avventata o temeraria; con la conseguenza che l'Azione deve essere ammessa qualora sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità o maternità, siano suscettibili di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo giudizio, in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'Azione giudiziaria per accertare, in pienezza di cognizione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza dell'asserito rapporto parentale. (V 4283/81, mass n 414965; (V 1752/81, mass n 412435; (V 1626/81, mass n 412298; (V 1430/81, mass n 412072; (V 1058/81, mass n 411604; (V 793/81, mass n 411272; (V 4399/80, mass n 408273; (V 5949/79, mass n 402623; (V 1942/79, mass n 398344; (V 1111/79, mass n 397319).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)