Sez. 1, Sentenza n. 2600 del 14/04/1983 (Rv. 427475 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI.*
L'ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere negata soltanto qualora, in Mancanza di qualunque serio concreto elemento che possa essere posto in correlazione con l'asserito concepimento del figlio, essa si mostri prima facie palesemente infondata, avventata o temeraria. Pertanto, l'Azione deve essere ammessa qualora sussista un minimo di elementi di fatto che, pur potendo non essere decisivi o risolutivi per il vero e proprio accertamento della paternità, siano suscettibili di sviluppo, di approfondimento e di integrazione nel successivo giudizio, in modo da rendere attendibile l'assunto del richiedente e da giustificare il ricorso all'Azione giudiziaria per accertare, con pienezza di cognizione e di contraddittorio, l'effettiva sussistenza dell'asserito rapporto genitoriale. (Conf 1379/82, mass n 419221).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)