Sez. 2, Sentenza n. 8685 del 17/08/1999 (Rv. 529350 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Regime introdotto dall'art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione - Relativa previsione di nullità - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni - Regime introdotto dalla legge n. 47 del 1985 - Atti traslativi di diritti reali su terreni o edifici sanzionati dall'art. 18 secondo comma e 40 secondo comma di tale legge - Relativa previsione di nullità - Carattere assoluto - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di ogni interessato - Conferma successiva prevista dal terzo comma dello stesso art. 40 - Natura.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE
Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli artt. 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) e dall'art. 15, settimo comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti atti non risultasse che l'acquirente era a conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli artt. 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d'ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad "aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente. Nè, in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dal comma terzo dello stesso art. 40, di una successiva conferma degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o l'allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico - giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in presenza dell'insussistenza all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 com. 4 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 com. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 com. 3, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)