Sez. 5, Sentenza n. 2527 del 22/02/2002 (Rv. 552416 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Condizioni - Esistenza di rendita certa al momento dell'atto di compravendita - Necessità .
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio della valutazione automatica degli immobili, previsto dall'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, postula l'esistenza di rendita catastale certa, riferibile all'attuale stato del bene trasferito al momento dell'atto di compravendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/02/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)