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Sez. 3, Sentenza n. 5467 del 05/12/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258055 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute certificate - Elemento psicologico - Organizzazione delle risorse per l'adempimento del debito di imposta - Obbligo - Crisi di liquidità - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258055-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del sostituto di imposta non è esclusa dalla crisi di liquidità intervenuta al momento della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio precedente, a meno che l'imputato non dimostri che le difficoltà finanziarie non siano a lui imputabili e che le stesse, inoltre, non possano essere altrimenti fronteggiate con idonee misure anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)