Sez. 1, Sentenza n. 11598 del 08/11/1995 (Rv. 494574 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA | Credito del socio uscente - Principio nominalistico - Applicabilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
Il credito di cui all'art. 2289 cod. civ., relativo alla liquidazione della quota al socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, ha natura pecuniaria (cosiddetto credito "di valuta") ed è quindi soggetto al principio nominalistico sancito dall'art. 1277 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)