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Sez. 3, Sentenza n. 6336 del 26/06/1998 (Rv. 516775 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Parentela fra un teste e la parte - Sufficienza ai fini della inattendibilità del teste - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516775-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI

L'esistenza di un rapporto di parentela fra un teste e una delle parti non è circostanza sufficiente per ritenere l'inattendibilità del teste.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)