Sez. 3, Sentenza n. 508 del 14/02/1969 (Rv. 338630 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - RINUNZIA - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - RINUNZIA - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La rinunzia al precetto, come quella alla domanda giudiziale o ad una parte di essa, non richiede, ai fini della sua efficacia l'accettazione della controparte. (V. 114-66, massima n. 320222).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)