Sez. 3, Sentenza n. 114 del 05/01/1966 (Rv. 320222 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - RINUNCIA AL PRECETTO - NATURA ED EFFETTI - SPESE GIUDIZIALI - RINUNCIA AL PRECETTO NON SEGUITA DA RINUNCIA AL GIUDIZIO DA PARTE DELL'OPPONENTE.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - RINUNCIA AL PRECETTO - NATURA ED EFFETTI - SPESE GIUDIZIALI - RINUNCIA AL PRECETTO NON SEGUITA DA RINUNCIA AL GIUDIZIO DA PARTE DELL'OPPONENTE.*
La rinunzia al precetto, che, quale intimazione ad adempiere all'Obbligo risultante dal titolo esecutivo, e atto extraprocessuale, da parte del creditore, avendo soltanto Rilevanza sostanziale, negozio abdicativo unilaterale, non richiede, in pendenza di opposizione, l'accettazione della controparte, ed ove quest'ultima non ritenga di rinunziare al giudizio, il perdurante contrasto circa il regolamento delle spese va risolto in base al criterio della soccombenza. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)