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Sez. L, Sentenza n. 5102 del 08/09/1988 (Rv. 459877 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1273 COD. CIV. - NEGOZIO PRELIMINARE D'ACCOLLO DI UN DEBITO FUTURO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459877-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 1273 COD. CIV. - NEGOZIO PRELIMINARE D'ACCOLLO DI UN DEBITO FUTURO - LEGITTIMITÀ.*

La convenzione con la quale un soggetto si impegna ad assumere i futuri eventuali debiti altrui costituisce un negozio preliminare di accollo in cui la prestazione dedotta è rappresentata dall'Obbligo di accollarsi il debito, mentre l'accollo effettivo costituisce esecuzione della prestazione stessa. Tale convenzione, sempre che sussista il rapporto sottostante al momento della scadenza (ancorché non al momento della stipulazione) non si pone in contrasto con l'art. 1273 cod. civ. da cui non può desumersi un divieto di accollo di un debito futuro. (V 1180/82, mass n 419063; (V 2042/74, mass n 370320).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)