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Sez. 2, Sentenza n. 693 del 04/03/1968 (Rv. 331894 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - LICEITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331894-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA - ACCESSO AL FONDO - LICEITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accesso ed il passaggio del vicino nel fondo altrui sono consentiti sempre che l'attivita da compiere mediante l'introduzione nell'altrui proprieta sia essenzialmente temporanea, e, in ogni caso, risulti giustificata dalla necessita di non poter altrimenti eseguire la costruzione, riparazione o demolizione dell'opera del muro del vicino o comune. L'accertamento di tali circostanze, essendo di mero fatto, spetta al giudice di merito. (nella specie il giudice di merito, con motivato apprezzamento ritenuto insindacabile dalla SC aveva ritenuto che al fine di eseguire lavori necessari per la riparazione della facciata esterna dell'edificio posto a confine, fosse indispensabile non solo l'introduzione nel fondo altrui, ma altresi l'appoggio temporaneo di un'impalcatura sul fondo stesso da parte del vicino). (V. 1368-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)