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Sez. 2, Sentenza n. 28610 del 02/12/2008 (Rv. 605958 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Depenalizzazione di illeciti in materia ambientale, ex d.lgs. n. 22 del 19976 - Estinzione del reato per prescrizione, precedente l'entrata in vigore della depenalizzazione - Prevalenza dell'estinzione sulla retroattività della legge di depenalizzazione - Sussistenza - Archiviazione del Gip per motivi diversi dalla prescrizione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605958-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Nel caso della depenalizzazione di illeciti in materia ambientale da parte del d.lgs. n. 22 del 1997 - nella specie, omesso aggiornamento del registro di carichi e scarichi di rifiuti speciali, originariamente punito a titolo contravvenzionale, ex art. 3 legge n. 475 del 1988 e successivamente depenalizzato ex art. 52 d.lgs. n. 22 del 1997 -, non può essere irrogata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria per il relativo fatto se, al momento della depenalizzazione, il reato si era già estinto per prescrizione, a nulla rilevando che il Gip avesse disposto l'archiviazione del procedimento penale e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, anzichè dichiarare estinto il reato per prescrizione, così come previsto dal terzo comma dell'art. 55 del citato d.lgs. n 22 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 art. 3 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)