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Sez. L, Sentenza n. 3607 del 08/04/1998 (Rv. 514345 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Estinzione del reato per prescrizione - Successiva depenalizzazione - Prevalenza dell'estinzione sulla retroattività della legge di depenalizzazione - Sussistenza - Deducibilità nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Limite temporale - Precisazione delle conclusioni.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514345-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

In caso di depenalizzazione di un reato, per il relativo fatto non può essere irrogata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria se al momento della depenalizzazione il reato si era già estinto per prescrizione, poiché l'operatività dell'estinzione del reato prevale sul principio della retroattività della legge di depenalizzazione (desumibile dall'art. 40 della legge n. 689 del 1981 anche con riferimento a successive leggi di depenalizzazione), in forza del generale principio del "favor rei" sancito dall'art. 2 cod. pen., e la relativa questione può essere fatta valere, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)