Sez. L, Sentenza n. 92 del 09/01/1996 (Rv. 495271 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Principi dettati dalla legge n. 689 del 1981 per le depenalizzazioni in essa previste - Successive depenalizzazioni - Applicazione analogica - Ammissibilità - Limiti - Assunzione senza il tramite dell'ufficio di collocamento - Depenalizzazione ex art. 26 legge n. 56 del 1987 - Violazione anteriore - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Pregressa estinzione del reato - Prevalenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Anche le disposizioni della legge n. 689 del 1981 dettate, diversamente dai principi generali di cui ai primi dodici articoli, in riferimento agli specifici casi di depenalizzazione operati dalla medesima legge, possono trovare applicazione nelle depenalizzazioni disposte da leggi successive, nelle quali sia ravvisabile una lacuna normativa contrastante con le loro finalità. In particolare l'art. 40 della legge n. 689 del 1981, secondo cui le sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni (già penalmente sanzionate) commesse anteriormente all'entrata in vigore di detta legge di depenalizzazione, è analogicamente applicabile anche alla depenalizzazione, attuata dall'art. 26 legge 28 febbraio 1987 n. 56, dell'assunzione di lavoratori senza il prescritto tramite dell'ufficio di collocamento (fattispecie già sanzionata penalmente dagli artt. 33, dodicesimo comma, e 38 della legge n. 300 del 1970). Infatti una simile depenalizzazione non ha la finalità di sanare i precedenti illeciti, ma quella di alleggerire la punizione dei responsabili e alleviare i compiti della oberata giurisdizione penale. Su tale retroattività della legge di depenalizzazione peraltro prevale - come in ogni altro caso analogo - la precedente estinzione del reato per amnistia o prescrizione che sia invocata dall'interessato in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 com. 12 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)