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Sez. 3, Sentenza n. 3746 del 18/11/1969 (Rv. 344003 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - BANCHINA - NOZIONE - CIRCOLAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI VEICOLI SULLA BANCHINA - LICEITA - CONDIZIONI - MANUTENZIONE DELLA BANCHINA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344003-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - BANCHINA - NOZIONE - CIRCOLAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DI VEICOLI SULLA BANCHINA - LICEITA - CONDIZIONI - MANUTENZIONE DELLA BANCHINA - CRITERI.*

La banchina, parte marginale della strada extraurbana, compresa tra il bordo della carreggiata ed il limite della Sede stradale, e normalmente destinata al transito dei pedoni. Su di essa, se pavimentata, e consentita la sosta di emergenza dei veicoli. Tuttavia, per esigenze di traffico (sorpasso od altro) la banchina, sia pure in via occasionale e temporaneo, puo essere impegnata da veicoli. Cio impone all'ente proprietario della strada o all'appaltatore dei lavori di manutenzione della stessa di tenere anche la banchina a livello sgombra da situazioni insidiose, o quanto meno a segnalarle, in ossequio al principio del neminem laedere. (V 1367-68, massima n 332968).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 2, Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 2, (Cod. Strada Abrog. art. 2), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 1, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 1)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)