Sez. 3, Sentenza n. 203 del 09/01/2002 (Rv. 551465 - 01)
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE | Obbligo dell'ente proprietario di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona tra i margini della carreggiata extraurbana e i limiti della sede stradale (banchina ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 393/1959) - Fondamento - Correlativo obbligo di segnalare pericoli ed insidie - Sussistenza - Violazione - Conseguenze.
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE
L'ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale - definita "banchina" dal previgente codice della strada (art. 2 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393)- perché, pur essendo essa normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. Pertanto detto ente ha altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni derivatine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 2, DPR 30/06/1959 num. 420 art. 94, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 94)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)