Sez. 3, Sentenza n. 1367 del 02/05/1968 (Rv. 332968 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - STRADE EXTRAURBANE- BANCHINA LATERALE - NOZIONE - CIRCOLAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DEI VEICOLI SULLA BANCHINA - LICEITA - CONDIZIONI - MANUTENZIONE DELLA BANCHINA - CRITERI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - IN GENERE - STRADE EXTRAURBANE- BANCHINA LATERALE - NOZIONE - CIRCOLAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA DEI VEICOLI SULLA BANCHINA - LICEITA - CONDIZIONI - MANUTENZIONE DELLA BANCHINA - CRITERI.*
A norma dell'art. 2 del vigente codice della strada e dell'art. 1 del suo regolamento, per banchina laterale deve intendersi quella parte marginale della strada extraurbana compresa tra il bordo della carreggiata e il limite della Sede stradale. Essa normalmente e destinata ai pedoni mentre e chiusa al transito dei veicoli, che su di essa - quando sia pavimentata- possono effettuare soltanto la sosta d'emergenza. Tale suo uso normale mentre comporta il divieto per i veicoli di percorrere con marcia regolare e ordinaria la banchina laterale non esclude - proprio in aderenza al concetto stesso di normalita - che in via occasionale e temporanea sia consentito lo spostamento dei veicoli su quella striscia di terreno a livello quando le esigenze del traffico lo richiedano. Le norme sopracitate invero - pur essendo state formulate in modo piu breve e sintetico rispetto a quelle del vecchio codice della strada (che all'art. 31 disponeva, sulle banchine a livello i veicoli possono spostarsi soltanto in caso di insufficienza della carreggiata all'incrocio con altri veicoli e per il tempo e lo spazio strettamente necessari) - non hanno innovato sostanzialmente le precedenti Disposizioni, in quanto non ne hanno modificato i concetti informatori, ne ristretto l'ambito di applicazione. Quest'ultimo, anzi, deve intendersi esteso dalle vigenti Disposizioni poiche l'occupazione momentanea della banchina deve considerarsi permessa, in presenza d'una carreggiata non sufficientemente larga non solo nel caso di incrocio con altri veicoli procedente in senso inverso, ma anche nell'ipotesi di sorpasso di veicoli procedenti nello stesso senso, (manovra saltuaria e di breve durata), oltreche - ovviamente - in ogni altro caso di necessita, come nel caso in cui portarsi sulla banchina sia indispensabile per evitare uno scontro. Conseguentemente la banchina laterale della strada deve essere mantenuta in condizioni di sopportare il peso dei veicoli che, transitando sulla strada stessa, abbiano necessita di spostarvisi momentaneamente.*
Riferimenti normativi: Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 31, (Cod. Strada Abrog. art. 31), Legge 15/06/1959 num. 420 art. 1, Legge 30/06/1959 num. 420 art. 1, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 1)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)