Sez. 2, Sentenza n. 2611 del 24/06/1983 Cc. (dep. 24/01/1984) Rv. 162330 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - REATO CONTINUATO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI REATI CONTESTATI - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - REATO CONTINUATO - ESCLUSIVO RIFERIMENTO A CIASCUNO DEI REATI CONTESTATI - NECESSITÀ.*
Non esistendo una norma che, in tema di custodia preventiva, consideri il reato continuato come entità unica e non come una pluralità di reati, per determinare il termine massimo di custodia preventiva in caso di reato continuato deve farsi riferimento alla pena massima edittale prevista per ciascun reato contestato, prescindendosi dal vincolo della continuazione fra le varie imputazioni le quali debbono considerarsi, agli effetti dell'art. 272 cod. proc. pen. autonome e distinte. Ne consegue che, nel caso di ritenuta continuazione fra reati per i quali la carcerazione preventiva è iniziata in tempi diversi, il vincolo della continuazione non ne esclude l'autonomia con riguardo al computo dei termini di decorrenza della custodia, cosicché, per ciascuno dei predetti reati decorre un distinto termine dalla data in cui le singole detenzioni hanno avuto inizio mediante l'esecuzione o la notifica del mandato o dell'ordine di cattura. (V mass n 158181).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)